Art. 22.
(Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità).

      1. Le modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, eventualmente imposto, nonché del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate per motivi di assoluta necessità dal giudice osservando le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.
      2. La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione delle pene; in caso di assoluta urgenza, le modifiche possono essere adottate con provvedimento provvisorio revocabile nelle fasi successive del procedimento.

 

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